Art. 3. 1. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano. 2. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, e' sostitutio dal seguente: "Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i 35 gradi centigradi. L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovra' superare i tre gradi centigradi. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi. Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondita', mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1-1 5-3 m".