Art. 3. 
  1. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile
della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione  dell'esito
delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad
adeguare la qualita' dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di  acqua
non idonea al consumo umano. 
  2. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2  della
tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n.  319,  e  successive
modifiche, e' sostitutio dal seguente: 
  "Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una  sezione
resa accessibile dal titolare dello  stesso  scarico,  immediatamente
prima dello sversamento  in  mare,  non  deve  superare  i  35  gradi
centigradi. 
  L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori
medi delle temperature misurate nello strato superficiale  perturbato
in un arco a mille metri dal punto di immissione dello  scarico  e  i
valori medi delle temperature misurate nello strato  superficiale  in
un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo  scarico  e
rappresentativo delle sue condizioni medie,  in  nessun  caso  dovra'
superare i tre gradi centigradi. 
  Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle
foci dei fiumi. 
  Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale
quello compreso tra 0 e 3 metri di profondita', mentre i valori  medi
delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da  almeno
tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1-1 5-3 m".