Art. 4. 1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, concernente in particolare i valori limite espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, e' differito fino al 31 ottobre 1993.