Art. 4. 
  1. In attesa di una revisione della normativa di  attuazione  della
direttiva CEE n.  76/160,  relativa  alla  qualita'  delle  acque  di
balneazione, il  termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  1988,  n.  271,  gia'  prorogato  ai  sensi
dell'articolo  15  del  decreto-legge  5  febbraio   1990,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  aprile  1990,  n.  71,
concernente in particolare i valori limite espressi  in  percento  di
quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, e'  differito
fino al 31 ottobre 1993.