Art. 3. Pensionamento anticipato 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne, secondo le disposizioni dettate dal CIPE con delibera 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992. 2. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 3. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale e' tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita', per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita', con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. 4. La facolta' di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'eta' di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni di anzianita' contributiva. 5. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito con il termine 29 febbraio 1992. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.