Art. 4. Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1' gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1' gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1' gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2- bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo e' attribuito, se piu' favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianita' contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di piu' remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1' gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1' gennaio 1991. 5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non puo' in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000. 6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1' gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a lire 50.000. 7. Con effetto dal 1' gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1' gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1' gennaio 1991. 8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 e' attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000. 9. Alle pensioni di cui al comma 7 e' attribuito, se piu' favorevole, l'aumento previsto al comma 3. 10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1' gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11. 11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1' gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1' gennaio 1992, dal 1' gennaio 1993 e dal 1' gennaio 1994. 12. Con effetto dal 1' gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1' gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso. 13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5. 14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1' gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilita' con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo. 15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede come segue: a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1995; b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1995; c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilita' della gestione; d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilita' della gestione; e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilita' della gestione; f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1995. 16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270. 17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.