Art. 4. 
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti
                              dall'INPS 
  1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza  per  il  personale
dipendente dall'E.N.E.L. e  dalle  aziende  elettriche  private,  del
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici  servizi  di
trasporto, del Fondo di previdenza  per  il  personale  addetto  alle
gestioni delle imposte di consumo, del Fondo  di  previdenza  per  il
personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al  1'  gennaio
1988, sono aumentate, con effetto dal  1'  gennaio  1991,  in  misura
corrispondente  alla  differenza  tra   l'importo   del   trattamento
pensionistico  all'atto  della  prima  liquidazione,  rivalutato  per
effetto della variazione dell'indice  annuo  del  costo  della  vita,
calcolato  dall'I.S.T.A.T.  ai  fini   della   scala   mobile   delle
retribuzioni dei lavoratori  dipendenti,  tra  l'anno  di  decorrenza
della pensione e l'anno 1990, e l'importo  dello  stesso  trattamento
spettante alla data  del  1'  gennaio  1991  comprensivo  dell'intero
computo  dell'ammontare  dei  miglioramenti  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 2- bis del decreto-legge  22  dicembre  1990,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 
  2. Gli aumenti di cui al  comma  1  sono  attribuiti  nelle  misure
percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1991, n. 59. 
  3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
dipendente dall'E.N.E.L. e  dalle  aziende  elettriche  private,  del
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici  servizi  di
trasporto, del Fondo di  previdenza  per  il  personale  di  volo  e'
attribuito, se piu' favorevole, un aumento mensile, per ogni anno  di
anzianita'  contributiva  effettiva  e  figurativa   alla   data   di
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  pari  a   lire   1.000,
aumentate di lire 140 per ogni anno di piu' remota  decorrenza  della
pensione rispetto all'anno 1987, con il  limite  dell'anno  1975  per
l'anno di piu' remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle  aziende
elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di  piu'
remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per
il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 
  4.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici,   derivanti
dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3,  sono  corrisposti,   con
decorrenza dal 1' gennaio di ciascun anno del quadriennio  1991-1994,
in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100  per  cento  del
loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui  al  comma  5  da
corrispondersi per intero dal 1' gennaio 1991. 
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da  1  a  4
non puo' in ogni caso derivare un  aumento  complessivo  mensile  dei
trattamenti  pensionistici  computati  a  calcolo  per   un   importo
inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000. 
  6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
addetto  alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo,  liquidate  con
decorrenza anteriore al 1' gennaio 1958, l'aumento minimo mensile  di
cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a lire 50.000. 
  7. Con effetto dal 1' gennaio 1991, le pensioni a carico del  Fondo
di previdenza  per  il  personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di
telefonia, aventi decorrenza  anteriore  al  1'  gennaio  1988,  sono
aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo  del
trattamento  pensionistico   all'atto   della   prima   liquidazione,
rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo  del  costo
della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T.  ai  fini  della  scala  mobile
delle retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria,  tra  l'anno  di
decorrenza della pensione e l'anno 1990,  e  l'importo  dello  stesso
trattamento spettante alla data del 1' gennaio 1991. 
  8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 e' attribuito in
misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare  fino  a  lire
400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire  400.001
a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la  quota  oltre
lire 1.000.000. 
  9. Alle  pensioni  di  cui  al  comma  7  e'  attribuito,  se  piu'
favorevole, l'aumento previsto al comma 3. 
  10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9  sui
trattamenti pensionistici computati  a  calcolo  non  possono  essere
inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal  1'  gennaio  di
ciascun   anno   del   quadriennio   1991-1994,   in   misura   pari,
rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento  del  loro  ammontare,
salvo quanto previsto al comma 11. 
  11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8
e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla  misura
di lire 100.000 dal 1' gennaio 1991 e in misura di uguale importo per
la parte restante con decorrenza,  rispettivamente,  dal  1'  gennaio
1992, dal 1' gennaio 1993 e dal 1' gennaio 1994. 
  12. Con effetto dal 1' gennaio 1991, alle  pensioni  a  carico  del
Fondo di previdenza per gli impiegati  dipendenti  dai  concessionari
del servizio di riscossione dei tributi e delle altre  entrate  dello
Stato e degli  enti  pubblici  e  del  Fondo  di  previdenza  per  il
personale  dipendente  dalle  aziende  private  del  gas,   liquidate
anteriormente  al  1'  gennaio  1988,  sono  attribuiti  gli  aumenti
derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  da  applicarsi  sul
trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun
Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti  a
periodi di iscrizione al Fondo stesso. 
  13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze
fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5. 
  14. Ai  trattamenti  pensionistici  spettanti  ai  superstiti  sono
attribuiti,  con  effetto  dal  1'  gennaio  1991,  i   miglioramenti
derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per  le
pensioni di reversibilita' con riferimento alla  data  di  decorrenza
del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del  nucleo
familiare esistente alla data dei  miglioramenti  stessi,  in  misura
comunque  non  inferiore  a  lire  30.000  mensili  sui   trattamenti
pensionistici computati a calcolo. 
  15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
provvede come segue: 
    a) per  il  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  dipendente
dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche  private,  a  copertura  del
maggior onere valutato per ciascuno degli anni  1991,  1992,  1993  e
1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381
milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di
1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1'
gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a  decorrere  dal
periodo di paga in corso al 1' gennaio 1995; 
    b) per il  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  addetto  ai
pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente,  in
lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603  milioni,
con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali  a
decorrere dal periodo di paga in corso  al  1'  gennaio  1991,  e  di
ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di  paga  in
corso al 1' gennaio 1995; 
    c) per il Fondo  di  previdenza  per  il  personale  di  volo,  a
copertura del maggior onere valutato per ciascuno  degli  anni  1991,
1992, 1993 e  1994,  rispettivamente,  in  lire  780  milioni,  1.262
milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con  le  disponibilita'  della
gestione; 
    d) per il Fondo di previdenza per gli  impiegati  dipendenti  dai
concessionari del servizio di riscossione dei tributi e  delle  altre
entrate dello Stato e degli enti pubblici, a  copertura  del  maggior
onere valutato per ciascuno degli  anni  1991,  1992,  1993  e  1994,
rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni,
5.435 milioni, con le disponibilita' della gestione; 
    e) per il Fondo di previdenza per il personale  dipendente  dalle
aziende private del gas, a copertura del maggior onere  valutato  per
ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire
1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221  milioni,  con  le
disponibilita' della gestione; 
    f) per il  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  addetto  ai
pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente,  in
lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988  milioni,
con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali  a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1991, ridotto da
0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere  dal  periodo  di  paga  in
corso al 1' gennaio 1995. 
 16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma  15  sono
ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo  le  disposizioni
vigenti nella normativa di  ciascun  Fondo.  L'aumento  dell'aliquota
contributiva di cui alla lettera b) del comma 15 non si applica,  per
la quota a loro carico, ai  dipendenti  collocati  in  quiescenza  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270. 
  17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per
le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto
alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per  ciascuno  degli
anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni,
4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni,  sono  posti  a  carico
dello Stato ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.