Art. 5. 
    Norme di interpretazione autentica e in materia di personale 
  1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o  piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo  liquidate  con
decorrenza anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto, l'importo del trattamento minimo  vigente  a  tale  data  e'
conservato su una sola delle pensioni come individuata con i  criteri
previsti al comma 3 dello stesso articolo. 
  2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo
21, comma 6, devono essere interpretate nel senso  che  si  applicano
anche all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di
amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri  e  le  modalita'  per
l'applicazione delle richiamate disposizioni. 
  3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facolta' di assolvere,  in
tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di  cui  all'articolo
5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  mediante  utilizzo
di posti relativi a profili  professionali  per  il  cui  accesso  e'
richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle proce-
dure concorsuali si applicano in questi casi  le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8  aprile  1991,
per un numero complessivo di posti non superiore alla meta' di quelli
messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti  da
riservare.  Tali  criteri  di  assunzione  si  applicano   anche   ai
lavoratori  comunque  iscritti  nelle  liste  di  mobilita'  di   cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991,  n.  223.  Le  commissioni
regionali per l'impiego,  tenuto  conto  del  numero  dei  lavoratori
beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e
di quelli iscritti nelle liste di mobilita', possono ripartire tra le
predette  categorie  la  percentuale  degli  avviamenti  a  selezione
riservata agli appartenenti alle categorie medesime. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da  adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti
norme, le disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 412. 
  4. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,
possono essere assunte, anche  in  deroga  ai  limiti  di  eta',  nel
biennio  1992-93,  presso  le  amministrazioni   statali   anche   ad
ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere
assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la
copertura di  vacanze  in  organico  verificatesi  nei  vari  livelli
funzionali, millecinquecento unita' di personale  che  fruiscano  del
trattamento di integrazione salariale  straordinario,  dipendenti  da
aziende  per  le  quali  siano  state  accertate  le  condizioni   di
intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da  almeno
dodici mesi. Tali dipendenti devono essere  in  possesso  di  profili
professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso e' richiesto
un titolo di studio pari o  inferiore  al  diploma  di  scuola  media
superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  sono
stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i  criteri  e  le
modalita' delle assunzioni,  ivi  comprese  quelle  di  verifica  del
possesso  delle  professionalita'  richieste,   mediante   prove   di
selezione di idoneita'. Le assunzioni sono disposte con  decreto  del
Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   delle
amministrazioni interessate, e con il  consenso  del  dipendente.  Il
trattamento economico spettante  e'  pari  a  quello  iniziale  delle
qualifiche iniziali di inquadramento. 
  5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30  dicembre  1991,
n. 412, e' inserito il seguente: 
  "3- bis. Per il conseguimento  degli  obiettivi  di  risanamento  e
sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di  lavoro  relativo
al personale dipendente dell'ente  Ferrovie  dello  Stato  ha  natura
privatistica,  intendendosi  abrogato  l'ultimo  comma,  numero   4),
dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210.".