Art. 5. Norme di interpretazione autentica e in materia di personale 1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data e' conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo. 2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e le modalita' per l'applicazione delle richiamate disposizioni. 3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facolta' di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso e' richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle proce- dure concorsuali si applicano in questi casi le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla meta' di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare. Tali criteri di assunzione si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilita', possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 4. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di eta', nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unita' di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso e' richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalita' delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalita' richieste, mediante prove di selezione di idoneita'. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante e' pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' inserito il seguente: "3- bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, numero 4), dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210.".