Art. 7. Norme in materia di finanziamento dei patronati 1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento - da ripartire secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) - i medesimi istituti, qualora non l'abbiano gia' fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero. 3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.