Art. 7. 
           Norme in materia di finanziamento dei patronati 
  1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  29  luglio
1947,  n.  804,  per  gli  esercizi   1989,   1990   e   1991,   sono
definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro
ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con
esclusione degli istituti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  operato
nell'anno cui  le  somme  stesse  si  riferiscono,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  sulla  base  delle  aliquote  di  ripartizione
riconosciute con documenti  sottoscritti  dai  legali  rappresentanti
degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per  cento  -  da
ripartire secondo i criteri e le modalita' di  cui  al  comma  1  tra
l'Istituto di  patronato  per  l'assistenza  sociale  (IPAS),  l'Ente
nazionale  di  assistenza  sociale  (ENAS),  l'Ente   nazionale   per
l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale  assistenza
lavoratori (INAL), il patronato  della  Confederazione  delle  libere
associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale
assistenza  lavoratori  (ENCAL),  l'Istituto  di  patronato   per   i
lavoratori agricoli subordinati  (IPLAS),  l'Istituto  nazionale  per
l'assistenza ai lavoratori (INPAL),  l'Istituto  di  patronato  e  di
assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano
assistenza sociale per i servizi sociali dei  lavoratori  (SIAS),  il
patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e  il
patronato Sozialer beratungsring (SBR) - i medesimi istituti, qualora
non l'abbiano gia' fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai
Ministeri del lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  tesoro  un
documento, sottoscritto da tutti i  relativi  legali  rappresentanti,
recante  l'indicazione  delle  aliquote  concordate  con  riferimento
all'organizzazione esistente ed alle attivita'  assistenziali  svolte
sul territorio nazionale ed all'estero. 
  3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui  al  comma  1  i  versamenti
comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4 e 5 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  29
luglio  1947,  n.  804,  fino  all'esercizio  1990,  dagli  enti   di
previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.