Art. 8. Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasformata in societa' per azioni, alla quale vengono conferite le attivita' produttive e commerciali, nonche' le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due dei quali assumono la carica di amministratore delegato. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 2. Il capitale iniziale della societa' derivata dalla trasformazione e' pari al valore che sara' determinato con la procedura di cui al comma 6 ed e' accertato in via provvisoria con decreto del Ministro delle finanze in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. La societa' derivata dalla trasformazione emette azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra. 3. Le azioni della societa' di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il Ministro del tesoro esercita i diritti connessi alla titolarita' delle azioni della societa' di cui al comma 1. 4. Lo statuto della societa' per azioni derivata dalla trasformazione sara' deliberato dalla prima assemblea. In via transitoria e fino alla nomina del consiglio di amministrazione continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale. Il presidente della societa' per azioni derivata dalla trasformazione convoca l'assemblea entro dieci giorni dalla data della propria nomina. Gli oneri per il funzionamento del comitato fanno carico alla stessa societa'. Restano validi gli atti compiuti dal comitato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previste dalla normativa vigente. 6. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla societa' di cui al comma 1 sara' effettuata da una societa' specializzata. Le funzioni e le attivita' di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono attribuite in concessione alla societa' per azioni derivate per effetto della trasformazione. 7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con "varrants", od altri strumenti finanziari, in una misura non inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni della societa'. Le modalita' di emissione e le caratteristiche dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro. 8. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sara' parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. La misura non potra' comunque essere inferiore al 10% nell'ultimo anno di conversione. 9. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui al comma 7, nonche' delle azioni della societa' di cui al comma 1, sara' destinato oltre che alla ricapitalizzazione della societa' anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze. 10. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse. 11. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facolta' di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della societa' per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato potra' essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. 12. Al medesimo personale di cui al comma 11 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facolta' di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Il personale trasferito alla societa' per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita ed e' iscritto all'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale e' conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 13, la societa' provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la societa' provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento e' effettuato in quindici annualita' costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale e' rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze. 15. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui ai commi 11 e 12, l'onere per il personale interessato restera' a carico della societa' di cui al comma 1. 16. L'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla societa' di cui al comma 1.