Art. 8. 
 Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   e'
trasformata in societa' per azioni, alla quale vengono  conferite  le
attivita'  produttive  e  commerciali,  nonche'   le   partecipazioni
comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La  societa'
e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da  sette
membri, due dei quali assumono la carica di amministratore  delegato.
In sede di prima attuazione,  il  consiglio  di  amministrazione,  il
presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale  sono
nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 
  2.   Il   capitale   iniziale   della   societa'   derivata   dalla
trasformazione e'  pari  al  valore  che  sara'  determinato  con  la
procedura di cui al comma 6 ed e' accertato in  via  provvisoria  con
decreto del Ministro  delle  finanze  in  base  al  patrimonio  netto
risultante  dall'ultimo  bilancio.   La   societa'   derivata   dalla
trasformazione emette azioni del valore nominale di L. 1.000  cadauna
e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra. 
  3. Le azioni della societa' di cui al comma 1, sono  attribuite  al
Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il
Ministro del tesoro esercita  i  diritti  connessi  alla  titolarita'
delle azioni della societa' di cui al comma 1. 
  4.  Lo  statuto  della   societa'   per   azioni   derivata   dalla
trasformazione  sara'  deliberato  dalla  prima  assemblea.  In   via
transitoria e fino  alla  nomina  del  consiglio  di  amministrazione
continua ad operare  il  comitato  istituito  con  l'articolo  8  del
decreto-legge 20  maggio  1992,  n.  293,  coadiuvato  dal  direttore
generale. Il presidente della  societa'  per  azioni  derivata  dalla
trasformazione convoca l'assemblea  entro  dieci  giorni  dalla  data
della propria nomina. Gli oneri per  il  funzionamento  del  comitato
fanno carico alla stessa societa'. Restano validi gli  atti  compiuti
dal comitato fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di  tutti  gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa' previste  dalla
normativa vigente. 
  6. La stima  del  valore  del  patrimonio  e  delle  partecipazioni
dell'Amministrazione  autonoma  al  fine  della  determinazione   del
capitale relativo alla societa' di cui al comma 1 sara' effettuata da
una societa' specializzata. Le funzioni e le attivita'  di  interesse
generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di  legge
alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono  attribuite
in concessione alla societa' per azioni derivate  per  effetto  della
trasformazione. 
  7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del bilancio e  della  programmazione  economica,  e'
autorizzato  ad  emettere  obbligazioni   convertibili,   anche   con
"varrants",  od  altri  strumenti  finanziari,  in  una  misura   non
inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni della
societa'. Le modalita' di emissione e le caratteristiche  dei  titoli
emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro. 
  8. Il valore nominale delle  azioni  risultanti  dalle  conversioni
sara' parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare  delle
azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione  dei  tempi
di conversione, determinata con decreto del Ministro  delle  finanze,
da emanarsi di concerto con il Ministro del  tesoro.  La  misura  non
potra'  comunque  essere  inferiore  al  10%  nell'ultimo   anno   di
conversione. 
  9. Il ricavato della cessione delle  obbligazioni  convertibili  di
cui al comma 7, nonche' delle azioni della societa' di cui  al  comma
1, sara' destinato oltre che alla ricapitalizzazione  della  societa'
anche alla riduzione del debito  pubblico  nella  misura  determinata
d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze. 
  10. Tutte le operazioni connesse con  la  trasformazione  e  con  i
conferimenti di cui al presente articolo sono  esenti  da  imposte  e
tasse. 
  11.  Il  personale  dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato, compreso quello  con  qualifiche  dirigenziali  ed
equiparate, ha facolta' di richiedere entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' concordate con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative su scala nazionale, di optare per il  passaggio  alle
dipendenze della societa'  per  azioni  o  per  il  mantenimento  del
rapporto di pubblico  impiego.  In  tale  ultimo  caso  il  personale
interessato  potra'  essere   assegnato,   nel   limite   dei   posti
disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a
prestare servizio presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  che  ne
rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni  caso
le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. 
  12. Al medesimo personale  di  cui  al  comma  11  si  applicano  i
benefici in materia di prepensionamento su  base  volontaria  di  cui
alla legge 7 giugno 1990, n. 141.  La  facolta'  di  prepensionamento
deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13. Il personale trasferito alla societa' per azioni ha titolo alla
liquidazione   dell'indennita'   di   buonuscita   ed   e'   iscritto
all'assicurazione generale  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti presso l'INPS. Allo  stesso  personale  e'  conservato,  a
domanda, il diritto  al  trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti
civili dello Stato, calcolato in base alle  disposizioni  di  cui  al
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre   1973,   n.   1092,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.  Per  la  ricongiunzione  di  tutti  i
periodi di servizio resi con iscrizione alla  predetta  assicurazione
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  si
applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 
  14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui  al  comma
13, la societa'  provvede  a  costituire  la  posizione  assicurativa
presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11,
con riferimento anche ai periodi  individualmente  maturati.  A  tale
ultimo  fine,  la  societa'  provvede  al  versamento  della  riserva
matematica determinata ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  12
agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle  allegate  al  decreto
del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  data  19
febbraio 1981, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento  e'  effettuato
in  quindici  annualita'  costanti   posticipate   con   applicazione
dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo  annuale
e' rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in
apposito  capitolo,  anche  di  nuova  istituzione,  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  in
relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote  di
base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da  disporsi  per
lo scopo con decreto del Ministro delle finanze. 
  15. Fino alla definizione delle situazioni  giuridiche  conseguenti
all'esercizio delle facolta' di cui ai commi 11 e 12, l'onere per  il
personale interessato restera' a carico  della  societa'  di  cui  al
comma 1. 
  16.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  12,  valutato
complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla societa' di cui
al comma 1.