Art. 9. Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali 1. I tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. 2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed e' rimborsato dal Ministero dei trasporti. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".