Art. 9. 
      Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali 
  1. I tesorieri delle regioni  a  statuto  ordinario  e  degli  enti
locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati
a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura
del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di  trasporto
locali, relativi all'anno 1991, risultanti  dai  bilanci  debitamente
approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota
di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad  un
tasso  di  interesse  inferiore  di  0,25  punti  rispetto  a  quello
praticato per la migliore clientela  e  sono  estinte,  entro  il  31
dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti  locali  possono
assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro. 
  2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80  miliardi  per
l'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio degli enti  di  cui  al
comma 1 ed e' rimborsato dal Ministero dei trasporti. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 80 miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
"Legge  quadro  per   l'ordinamento,   la   ristrutturazione   e   il
potenziamento  dei  trasporti  pubblici  locali  (rate   ammortamento
mutui)".