Art. 2.
               Limitazione del divieto ad alcune parti
                      del territorio nazionale
  1.  Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma
2 dell'art. 1, il Ministro della sanita' tiene conto, in particolare:
    a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana
quali:  abbattimenti  e  distruzioni  dei  suini  appartenenti   agli
allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione;
    b)  delle  misure  adottate  per  evitare  qualsiasi  rischio  di
diffusione;
    c) della superficie della parte di territorio interessata  e  dei
relativi limiti amministrativi o geografici;
    d)   dell'incidenza   e  della  tendenza  alla  diffusione  della
malattia;
    e) delle misure adottate per limitare e controllare il  movimento
dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa.