Art. 2. Limitazione del divieto ad alcune parti del territorio nazionale 1. Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministro della sanita' tiene conto, in particolare: a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana quali: abbattimenti e distruzioni dei suini appartenenti agli allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione; b) delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di diffusione; c) della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi o geografici; d) dell'incidenza e della tendenza alla diffusione della malattia; e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa.