Art. 3.
               Esclusione del divieto per alcune parti
                      del territorio nazionale
  1.  Nel  caso  in  cui  la  presenza  della malattia sul territorio
nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia  stata  accertata  da
meno  di  dodici  mesi,  il  Ministro della sanita', a seguito di una
decisione comunitaria, puo' disporre, con apposito provvedimento,  la
non  applicazione  del  divieto di cui al primo comma dell'art. 1, ad
una  o  piu'  parti  del  territorio  nazionale,  tenendo  conto,  in
particolare:
    a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste
suina africana;
    b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata
con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici;
    c)  dell'estensione  delle  parti  dei  territori  interessate  e
relativi limiti amministrativi o geografici;
    d) delle misure  di  vigilanza  adottate  per  impedire  che  gli
allevamenti   suini  vengano  contaminati  nonche'  delle  misure  di
controllo degli spostamenti dei suini.