Art. 3. Esclusione del divieto per alcune parti del territorio nazionale 1. Nel caso in cui la presenza della malattia sul territorio nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia stata accertata da meno di dodici mesi, il Ministro della sanita', a seguito di una decisione comunitaria, puo' disporre, con apposito provvedimento, la non applicazione del divieto di cui al primo comma dell'art. 1, ad una o piu' parti del territorio nazionale, tenendo conto, in particolare: a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste suina africana; b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici; c) dell'estensione delle parti dei territori interessate e relativi limiti amministrativi o geografici; d) delle misure di vigilanza adottate per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati nonche' delle misure di controllo degli spostamenti dei suini.