Art. 4. Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica 1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, il Ministro della sanita' sospende, con apposito provvedimento, la qualifica di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991 alla provincia interessata dalla malattia. 2. La revoca della sospensione della qualifica decorre dal trentesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata praticata la vaccinazione, dal novantesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio. 3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due mesi, il Ministro della sanita', sulla base della decisione dei competenti organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della qualifica di territorio indenne. 4. In caso di ritiro della qualifica di cui al comma precedente, questa puo' essere nuovamente accordata, a seguito di decisione comunitaria, soltanto dopo un periodo: a) non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata la vaccinazione antipestosa; b) non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata effettuata la vaccinazione antipestosa. 5. Il Ministro della sanita' informa la Commissione CEE, gli Stati membri, nonche' le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione, ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1992 Registro n. 9 Sanita', foglio n. 228
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) e' il seguente: "2. Se la diagnosi di peste suina classica e' ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne da' immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni od i dati di cui al punto 1 dell'allegato III". - Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 427/1991 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti od allevati animali della specie suina; b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione od utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie; c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che e' ingrassato ed e' destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne; d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello; e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina; f) suino affetto da peste suina: 1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina; 2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto; g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio; h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne. 2. Si intende per: a) azienda ufficialmente indenne da peste suina: un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui: 1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; 2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui: 1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; 2) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; 3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina. 3. Il territorio nazionale e' ufficialmente indenne da peste suina quando: a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; b) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina. 4. Il territorio nazionale o una provincia di esso e' indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed e' stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE. 5. Il Ministro della sanita' con propri decreti da' attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformita' di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE".