Art. 4.
         Sospensione e ritiro della qualifica di territorio
                   indenne da peste suina classica
  1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita'
18  ottobre  1991,  n.  427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1992, il Ministro della sanita' sospende, con apposito
provvedimento,  la  qualifica  di  cui   all'art.   1   del   decreto
ministeriale   18  ottobre  1991  alla  provincia  interessata  dalla
malattia.
  2.  La  revoca  della  sospensione  della  qualifica  decorre   dal
trentesimo  giorno  successivo  all'eliminazione dell'ultimo focolaio
della malattia, nel caso  in  cui  non  sia  stata  praticata  alcuna
vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata
praticata   la   vaccinazione,   dal  novantesimo  giorno  successivo
all'eliminazione dell'ultimo focolaio.
  3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data
di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due  mesi,
il  Ministro della sanita', sulla base della decisione dei competenti
organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della  qualifica
di territorio indenne.
  4.  In  caso  di ritiro della qualifica di cui al comma precedente,
questa puo' essere  nuovamente  accordata,  a  seguito  di  decisione
comunitaria, soltanto dopo un periodo:
    a)   non   inferiore  a  tre  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
eliminazione dell'ultimo focolaio della  malattia,  qualora  non  sia
stata praticata la vaccinazione antipestosa;
    b)   non   inferiore  a  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora  sia  stata
effettuata la vaccinazione antipestosa.
  5.  Il Ministro della sanita' informa la Commissione CEE, gli Stati
membri, nonche' le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione,
ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1992
  Registro n. 9 Sanita', foglio n. 228
 
          Note all'art. 4:
             -   Il   testo   dell'art.   2,  comma  2,  del  decreto
          ministeriale n.   427/1991 (Regolamento per  la  profilassi
          della peste suina classica) e' il seguente:
             "2.   Se   la   diagnosi  di  peste  suina  classica  e'
          ufficialmente confermata dal  laboratorio,  il  veterinario
          ufficiale  ne  da'  immediata  comunicazione  telefonica al
          Ministero della sanita' - Direzione  generale  dei  servizi
          veterinari, con le informazioni od i dati di cui al punto 1
          dell'allegato III".
             -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto ministeriale n.
          427/1991 (Regolamento per la profilassi della  peste  suina
          classica) e' il seguente:
             "Art.  1.  - 1. Ai sensi del presente decreto si intende
          per:
               a) azienda: il complesso agricolo o la  stalla,  nella
          quale sono tenuti od allevati animali della specie suina;
               b)   suino  da  allevamento:  l'animale  della  specie
          destinato alla riproduzione od utilizzato a tale  fine  per
          la moltiplicazione della specie;
               c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che
          e'  ingrassato  ed  e'  destinato  ad  essere  macellato al
          termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di
          carne;
               d) suino da  macello:  l'animale  della  specie  suina
          destinato  ad  essere macellato senza inutili ritardi in un
          macello;
               e) suino sospetto  di  peste  suina:  ogni  suino  che
          presenti  sintomi  clinici o lesioni post-mortem o reazioni
          agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art.
          13  del  presente  decreto,  tali  da  far  sospettare   la
          possibile presenza di peste suina;
               f) suino affetto da peste suina:
               1)  ogni  suino  sul  quale  siano stati ufficialmente
          constatati sintomi clinici  o  lesioni  post-mortem  tipici
          della peste suina;
               2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia
          stata  ufficialmente  constatata  attraverso  un  esame  di
          laboratorio  eseguito   conformemente   alle   disposizioni
          dell'art. 13 del presente decreto;
               g)  veterinario ufficiale: il veterinario responsabile
          del  servizio  veterinario  della  U.S.L.  competente   per
          territorio;
               h)   rifiuti   alimentari:   rifiuti   di  cucina,  di
          ristorante ed eventualmente dell'industria  di  lavorazione
          della carne.
             2. Si intende per:
               a)  azienda  ufficialmente  indenne  da  peste  suina:
          un'azienda situata al centro di una zona con un  raggio  di
          km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno
          12 mesi, ed in cui:
               1)  non  sono  stati  accertati casi di peste suina da
          almeno dodici mesi;
               2) non sono presenti suini vaccinati contro  la  peste
          suina negli ultimi dodici mesi;
               3)  la vaccinazione contro la peste suina non e' stata
          autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
               b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una
          provincia in cui:
               1)  non  sono  stati  accertati casi di peste suina da
          almeno dodici mesi;
               2) la vaccinazione contro la peste suina non e'  stata
          autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
               3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi
          dodici mesi contro la peste suina.
             3.  Il  territorio nazionale e' ufficialmente indenne da
          peste suina quando:
               a) non sono stati accertati casi  di  peste  suina  da
          almeno dodici mesi;
               b)  la vaccinazione contro la peste suina non e' stata
          autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;
               c) le aziende, in esso  presenti,  non  abbiano  suini
          vaccinati contro la peste suina.
             4.  Il  territorio  nazionale o una provincia di esso e'
          indenne da peste suina  classica,  quando  non  sono  stati
          accertati  casi  di  peste  suina classica da almeno dodici
          mesi ed e' stato emesso riconoscimento  in  tal  senso  con
          decisione CEE.
             5.  Il  Ministro  della  sanita'  con propri decreti da'
          attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di
          territorio nazionale o di provincia  ufficialmente  indenne
          da  peste suina classica, adottate in conformita' di quanto
          previsto dall'art. 7 della direttiva n.  80/1095/CEE".