IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adeguare  i
livelli  retributivi  dei  sottufficiali  delle  Forze  armate  e  di
assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attivita' connesse
agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze
armate e' attribuito, con decorrenza 1' gennaio 1992, il  trattamento
economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: 
Sergente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... V 
Sergente con + 4 anni di servizio .. .. .. .. VI 
Sergente maggiore - 2' Capo .. .. .. .. .... VI 
Maresciallo ordinario - Capo 3a classe .. .. 
                                                VI 
Maresciallo 3a classe .. .. .. .. .. .. .... 
Maresciallo capo - Capo 2a classe .. .. .... 
                                                VI-bis 
Maresciallo 2a classe .. .. .. .. .. .. .... 
Maresciallo maggiore - Capo 1a classe .. ... 
                                                VII 
Maresciallo 1a classe .. .. .. .. .. .. .... 
Maresciallo maggiore "A" .. .. .. .. .. .... 
Capo 1a classe "scelto" .. .. .. .. .. .. .. VII 
Maresciallo 1a classe "scelto" .. .. .. ....