IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attivita' connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1' gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... V Sergente con + 4 anni di servizio .. .. .. .. VI Sergente maggiore - 2' Capo .. .. .. .. .... VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe .. .. VI Maresciallo 3a classe .. .. .. .. .. .. .... Maresciallo capo - Capo 2a classe .. .. .... VI-bis Maresciallo 2a classe .. .. .. .. .. .. .... Maresciallo maggiore - Capo 1a classe .. ... VII Maresciallo 1a classe .. .. .. .. .. .. .... Maresciallo maggiore "A" .. .. .. .. .. .... Capo 1a classe "scelto" .. .. .. .. .. .. .. VII Maresciallo 1a classe "scelto" .. .. .. ....