Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990" e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.