Art. 2. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede,  quanto
a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire  155.270  milioni  per
ciascuno degli anni 1993 e 1994,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale  1992-1994
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario 1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
predisposto  per  "Adeguamento  della  corrispondenza   dei   livelli
retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche  ed  ai  gradi
per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate,  previsto
rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344  del  1990,
convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge  n.
231 del 1990" e, quanto a  lire  124.270  milioni  per  l'anno  1992,
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031
e 4051, rispettivamente per lire 52.193  milioni,  27.526  milioni  e
44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della  difesa
per l'anno medesimo.