Art. 2. 1. Il personale di cui al comma 1 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri puo' prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta. 2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propria deliberazione puo' autorizzare i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.