Art. 2. 
  1. Il personale di cui al comma  1  e'  posto  a  disposizione  dei
prefetti interessati fino al  31  dicembre  1992.  Il  Consiglio  dei
Ministri puo' prorogare tale termine per un periodo non  superiore  a
mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta. 
  2. Il Consiglio dei Ministri,  sentite  le  competenti  commissioni
parlamentari, con propria deliberazione puo' autorizzare  i  prefetti
di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo
1.