Art. 3. 
  1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa  delle  Forze
armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1  e'  attribuita
una indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del  Ministro
del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e  della  difesa,
nei limiti previsti al comma 2. 
  2. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160  miliardi
per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle  maggiori
entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,  concernente
misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.