Art. 3. 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 e' attribuita una indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.