Art. 4. 
  1. I militari in ferma di leva prolungata  di  cui  all'articolo  5
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono  essere  trattenuti,  a
domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma  triennale  di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel  limite  massimo  annuale
fissato con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.