Art. 4. 1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.