Art. 2.
                            Visita medica
  1.  Il  personale  di  cui  all'art.  1 e' sottoposto, a cura della
Direzione generale per l'amministrazione generale e  per  gli  affari
del  personale,  a  visita  medica,  che andra' effettuata presso una
U.S.L. diversa da quella che ha inizialmente attestato  l'inidoneita'
del  soggetto  all'espletamento  del servizio attivo quale segretario
comunale, ma, comunque, avente  sede  nell'ambito  della  regione  di
residenza dell'interessato.
  2.  La  U.S.L.,  in  relazione  all'infermita'  riscontrata, dovra'
attestare l'idoneita' fisica del  segretario  comunale  istante  allo
svolgimento   dei  compiti  propri  delle  corrispondenti  qualifiche
dell'Amministrazione civile dell'interno.