Art. 2. Visita medica 1. Il personale di cui all'art. 1 e' sottoposto, a cura della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, a visita medica, che andra' effettuata presso una U.S.L. diversa da quella che ha inizialmente attestato l'inidoneita' del soggetto all'espletamento del servizio attivo quale segretario comunale, ma, comunque, avente sede nell'ambito della regione di residenza dell'interessato. 2. La U.S.L., in relazione all'infermita' riscontrata, dovra' attestare l'idoneita' fisica del segretario comunale istante allo svolgimento dei compiti propri delle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno.