Art. 4.
                            Prova teorica
  1.  Il  personale  di  cui  al precedente art. 1, una volta che sia
stato acquisito il parere del consiglio di  amministrazione  e  prima
dell'adozione del decreto ministeriale d'inquadramento, e' sottoposto
ad  una  prova  teorica  consistente  in un colloquio sulle attivita'
istituzionali   dell'Amministrazione    dell'interno    nel    quadro
dell'ordinamento  generale  dello  Stato con specifico riferimento ai
servizi delle prefetture.