Art. 4. Prova teorica 1. Il personale di cui al precedente art. 1, una volta che sia stato acquisito il parere del consiglio di amministrazione e prima dell'adozione del decreto ministeriale d'inquadramento, e' sottoposto ad una prova teorica consistente in un colloquio sulle attivita' istituzionali dell'Amministrazione dell'interno nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato con specifico riferimento ai servizi delle prefetture.