Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
  1.  La  commissione  giudicatrice  della  prova  di  esame prevista
dall'art. 4 e' costituita con decreto del Ministro ed e' composta  da
un dirigente con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparato
con  funzioni  di  presidente  e  da due funzionari con qualifica non
inferiore a vice prefetto ispettore o equiparata.
  2. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  funzionario  con
qualifica non superiore a consigliere.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 25 febbraio 1992
                                                  Il Ministro: SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
  Registro n. 31 Interno, foglio n. 1