Art. 5. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice della prova di esame prevista dall'art. 4 e' costituita con decreto del Ministro ed e' composta da un dirigente con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparato con funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore o equiparata. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 1992 Il Ministro: SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992 Registro n. 31 Interno, foglio n. 1