Art. 3. 
  1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' approvato  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, con
l'autorizzazione  o  su  indicazione  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali,   ha   facolta',
procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di
alienare, dismettere,  trasferire  a  soggetti  privati  o  pubblici,
aziende, rami di aziende, beni  mobili  o  immobili,  partecipazioni,
cespiti attivi  o  passivi  dell'ente  soppresso,  o  delle  societa'
controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle  societa'
medesime,  anche  prima  dell'approvazione  del   programma,   previa
comunque valutazione da parte delle societa' di cui  all'articolo  2,
comma 5. 
  2. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5,  il  commissario
liquidatore puo' porre in essere o  autorizzare  le  alienazioni,  le
dismissioni e  i  trasferimenti  di  cui  al  comma  1  con  soggetti
direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In
tal caso, i relativi contratti sono sottoposti  all'approvazione  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, e  hanno
efficacia dalla data di approvazione. 
  3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma
entro due anni dalla  data  dell'approvazione  ministeriale.  Decorso
tale periodo, le societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il
provvedimento che dichiara la liquidazione e' adottato,  su  proposta
del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che
esercita i poteri di vigilanza. 
  4. Il commissario informa, con relazioni  trimestrali,  i  Ministri
dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato,    delle
partecipazioni statali e del tesoro sullo  stato  di  attuazione  del
programma. 
  5.  Il  commissario  provvede  altresi'  alla   gestione   corrente
dell'ente soppresso con tutti i poteri gia'  spettanti  ai  disciolti
organi statutari, con facolta' di delega;  promuove  accordi  per  la
liquidazione  volontaria   delle   posizioni   creditorie   dell'ente
soppresso e delle societa' controllate e per i pagamenti, avvalendosi
anche delle societa' di cui al comma 5 dell'articolo 2; puo'  inoltre
revocare  e  sostituire  anche  in  parte  gli  amministratori  delle
societa' ed enti del gruppo ai fine di realizzare i  mutamenti  degli
indirizzi  gestionali  e  le  operazioni  di   trasferimento   o   di
liquidazione che si rendono necessarie. Gli  amministratori  revocati
hanno  titolo  esclusivamente  ad  un  indennizzo  corrispondente  ai
compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata  residua
del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 
  6. Il commissario puo' richiedere alle societa' ed enti del  gruppo
i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al
proprio mandato. 
  7.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  il  commissario  e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di  quindici  unita'
di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo  messo  a
disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti
pubblici anche economici; puo' avvalersi inoltre della collaborazione
di esperti e  di  societa'  di  consulenza  nazionali  ed  estere.  I
relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria. 
  8. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione  del
presente decreto sono esenti da imposte e tasse. 
  9. Il personale dell'ente  soppresso,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
puo' essere trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione
liquidatoria,  fino  al  termine  massimo  di  sei  mesi   successivi
all'approvazione del programma di  cui  al  comma  1.  Nel  programma
saranno  indicate  modalita'  per  il  pensionamento  anticipato  del
personale suddetto.