Art. 3. 1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ha facolta', procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di alienare, dismettere, trasferire a soggetti privati o pubblici, aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi dell'ente soppresso, o delle societa' controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle societa' medesime, anche prima dell'approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 5. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, il commissario liquidatore puo' porre in essere o autorizzare le alienazioni, le dismissioni e i trasferimenti di cui al comma 1 con soggetti direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In tal caso, i relativi contratti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, e hanno efficacia dalla data di approvazione. 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale. Decorso tale periodo, le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento che dichiara la liquidazione e' adottato, su proposta del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. 4. Il commissario informa, con relazioni trimestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro sullo stato di attuazione del programma. 5. Il commissario provvede altresi' alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri gia' spettanti ai disciolti organi statutari, con facolta' di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie dell'ente soppresso e delle societa' controllate e per i pagamenti, avvalendosi anche delle societa' di cui al comma 5 dell'articolo 2; puo' inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle societa' ed enti del gruppo ai fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 6. Il commissario puo' richiedere alle societa' ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 7. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; puo' avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria. 8. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse. 9. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui al comma 1. Nel programma saranno indicate modalita' per il pensionamento anticipato del personale suddetto.