Art. 4. 
  1.  Per  far  fronte   alle   urgenti   necessita'   di   copertura
dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti  di
credito e verso creditori ad essi  assimilabili,  nell'anno  1993  la
Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata   alla   emissione   di
obbligazioni, sino a lire 4000 miliardi, alle condizioni di  scadenza
e di tasso di interesse determinate con il decreto del  Ministro  del
tesoro in data 13 agosto 1992  e  con  eventuali  successivi  decreti
dello stesso Ministro, in misura da consentire comunque la  copertura
del debito in conto capitale. 
  2.  I  titoli  potranno  essere  denominati  in  lire  o   in   ECU
rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta. 
  3. Il commissario ha facolta' di soddisfare i diritti dei  soggetti
creditori con i titoli di cui  al  comma  1  a  condizione  che  tali
soggetti dichiarino per iscritto  di  rinunziare  ad  ogni  forma  di
garanzia o privilegio, nonche' alla corresponsione  di  interessi  ed
oneri accessori maturati successivamente  alla  data  del  18  luglio
1992. A tal fine, il  commissario  richiede  alla  Cassa  depositi  e
prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori. 
  4. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo  utilizzando  la  proiezione  per  l'anno  1994
dell'accantonamento:  "Ulteriore  riduzione  aggiuntiva  degli  oneri
impropri gravanti sul costo del lavoro". 
  5. Per far fronte alle piu' urgenti necessita'  di  amministrazione
dell'ente soppresso e  per  sopperire  alle  necessita'  inerenti  la
produzione e l'occupazione delle societa' gia' inquadrate nel gruppo,
il commissario e' autorizzato a ricorrere ad  anticipazioni  bancarie
entro il limite massimo determinato  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro in data 24 luglio 1992  e  con  eventuali  successivi  decreti
dello stesso Ministro, a condizioni non piu'  sfavorevoli  del  tasso
praticato dalle banche alla migliore clientela. 
  6. Il  commissario  puo'  provvedere  al  pagamento,  ai  creditori
dell'ente soppresso e  delle  societa'  controllate,  di  acconti  in
conformita' ai criteri previsti dall'articolo 2, comma  settimo,  del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.