Art. 4. 1. Per far fronte alle urgenti necessita' di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate con il decreto del Ministro del tesoro in data 13 agosto 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale. 2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta. 3. Il commissario ha facolta' di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunziare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonche' alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data del 18 luglio 1992. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro". 5. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'ente soppresso e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' gia' inquadrate nel gruppo, il commissario e' autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, a condizioni non piu' sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela. 6. Il commissario puo' provvedere al pagamento, ai creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate, di acconti in conformita' ai criteri previsti dall'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.