Art. 2. Devoluzione della trattenuta 1. L'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'Ente nazionale risi e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie trattengono il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dai beneficiari. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri di controllo e di recupero ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni di cui all'art. 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, trattengono il 20 per cento delle somme non versate dagli operatori, recuperate a titolo di prelievi di corresponsabilita', di base e supplementare, sui cereali e di prelievo supplementare sul latte di vacca. 3. Il 20 per cento delle somme recuperate a titolo di prelievo di corresponsabilita' di base sul latte bovino affluisce all'erario.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 63 e 64 della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990)) e' il seguente: "Art. 63 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali). - 1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale. 2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni. 3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 5. I piccoli produttori di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, son puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 500.000 e non superiore a lire 2 milioni. 6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato. Art. 64 (Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca). - 1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni. 2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni. 3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte. 4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio. 6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato. 7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto- legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a L. 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data". - Il testo dell'art. 59 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1991)) e' il seguente: "Art. 59 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali). - 1. All'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: 'decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,' e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: 'decreto ministeriale di cui al comma 1,' sono inserite le parole: 'e successive modificazioni ed integrazioni,'".