Art. 2.
                    Devoluzione della trattenuta
  1. L'A.I.M.A. - Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo,   l'Ente  nazionale  risi  e  il  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie trattengono il 20 per  cento
delle   somme  recuperate,  in  quanto  indebitamente  percepite  dai
beneficiari.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'esercizio  dei  poteri di controllo e di recupero ai sensi degli
articoli 63 e 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,  e  successive
modificazioni  di  cui  all'art.  59 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, trattengono il 20  per  cento  delle  somme  non  versate  dagli
operatori,  recuperate a titolo di prelievi di corresponsabilita', di
base e supplementare, sui cereali e  di  prelievo  supplementare  sul
latte di vacca.
  3.  Il  20 per cento delle somme recuperate a titolo di prelievo di
corresponsabilita' di base sul latte bovino affluisce all'erario.
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo  degli  articoli  63  e  64  della  legge  n.
          428/1990   (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee (Legge comunitaria per il 1990)) e' il seguente:
             "Art.   63   (Violazioni   in  materia  di  prelievo  di
          corresponsabilita' sui cereali). - 1.  I  soggetti  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste 13 giugno  1989,  n.  242,  che  omettono  di
          acquisire   in   tutto   o   in   parte   il   prelievo  di
          corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono  puniti  con
          una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
          2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando
          l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e
          del  pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato
          versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i  soggetti
          che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli
          previsti dal predetto decreto ministeriale.
             2.  I  soggetti che non ottemperano nei termini e con le
          modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi  di
          controllo  provinciali  la modulistica di cui agli articoli
          2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui  al  comma
          1,  sono  puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
          non inferiore a lire 4 milioni e non superiore  a  lire  40
          milioni.
             3.   I   soggetti   che   acquisiscono  il  prelievo  di
          corresponsabilita' ed omettono di  versare  l'intera  somma
          dovuta  o  parte  di  essa  nei  termini e con le modalita'
          prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono
          puniti  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore  a  lire  10  milioni  e non superiore a lire 200
          milioni,  fermo  restando  l'obbligo   di   effettuare   il
          versamento  di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse
          di mora di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento CEE  n.
          2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
             4.  Se  il versamento di cui al comma 3 viene effettuato
          entro il trentesimo giorno da  quello  della  scadenza  del
          termine  prescritto,  la sanzione amministrativa pecuniaria
          e' ridotta di quattro volte.
             5. I piccoli produttori di cui all'art. 12  del  decreto
          ministeriale  di  cui al comma 1, che omettono di pagare in
          tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita'  per  le
          quantita'  di  cereale  eccedenti  il  limite massimo di 25
          tonnellate, son  puniti  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  non  inferiore  a  L. 500.000 e non superiore a
          lire 2 milioni.
             6. Per le sanzioni amministrative previste nel  presente
          articolo  si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23
          dicembre 1986, n.  898.
             7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal  1
          giugno 1991.
             8.  Sono  fatte  salve  le sanzioni penali eventualmente
          previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui
          al presente articolo costituiscano reato.
            Art. 64 (Violazioni in materia di prelievo  supplementare
          sul  latte  di  vacca).  -  1.  I  soggetti che violano gli
          obblighi di cui agli articoli 3, 4  e  5  del  decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n.
          258,   sono   soggetti   ad   una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a
          lire 20 milioni.
             2. I soggetti di cui all'art. 7, comma  3,  del  decreto
          ministeriale  di cui al comma 1, che omettono di effettuare
          il versamento della somma  dovuta  nei  termini  e  con  le
          modalita' prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad
          una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
          10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.
             3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo
          giorno  da quello della scadenza del termine prescritto, la
          sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.
             4. Per le sanzioni amministrative previste nel  presente
          articolo  si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23
          dicembre 1986, n.  898.
             5.  Le  sanzioni  medesime  non  si  applicano  per   le
          inadempienze  relative ai primi sette periodi di attuazione
          del  regime  comunitario  di  cui  all'art.  5-quater   del
          regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.
             6.  Sono  fatte  salve  le sanzioni penali eventualmente
          previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui
          al presente articolo costituiscano reato.
             7. Le soprattasse previste  dall'art.  10  del  decreto-
          legge  16  giugno  1978,  n. 282, convertito dalla legge 1
          agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a L.  20.000,
          in  essere  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  sono  estinte  e  non  si  fa   luogo   alla   loro
          riscossione.  Non  si  fa  parimenti  luogo  al rimborso di
          soprattasse eventualmente gia'  corrisposte  alla  predetta
          data".
             -   Il  testo  dell'art.  59  della  legge  n.  142/1992
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria per il 1991)) e' il seguente:
             "Art.   59   (Violazioni   in  materia  di  prelievo  di
          corresponsabilita' sui cereali). -  1.  All'art.  63  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole:
          'decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13
          giugno 1989, n. 242,' e ai commi 2, 3 e 5, dopo le  parole:
          'decreto  ministeriale di cui al comma 1,' sono inserite le
          parole: 'e successive modificazioni ed integrazioni,'".