Art. 3.
          Modalita' della trattenuta e delle comunicazioni
  1. La trattenuta di cui all'art.  2  e'  effettuata  su  tutti  gli
importi recuperati, anche a titolo parziale.
  2. Nel caso di irregolarita' relative a somme inferiori a 4.000 ECU
gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le  informazioni
previste dagli articoli 3 e 5  del  regolamento  CEE  n.  595/91  del
Consiglio   del   4   marzo  1991  solo  ove  quest'ultima  le  abbia
espressamente richieste.
  3. Tali informazioni saranno invece sempre trasmesse  nel  caso  di
irregolarita' relative a somme pari o superiori a 4.000 ECU.
  4.  Ai  fini  della  comunicazione di cui al comma 1, gli enti e le
amministrazioni  di  cui  all'art.  2  danno  tempestiva  notizia  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
tutela economica dei prodotti agricoli, secondo le modalita' previste
dagli  articoli  3 e 5 del citato regolamento CEE n. 595/91, di tutte
le irregolarita' accertate.