Art. 3. Modalita' della trattenuta e delle comunicazioni 1. La trattenuta di cui all'art. 2 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale. 2. Nel caso di irregolarita' relative a somme inferiori a 4.000 ECU gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste. 3. Tali informazioni saranno invece sempre trasmesse nel caso di irregolarita' relative a somme pari o superiori a 4.000 ECU. 4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 2 danno tempestiva notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento CEE n. 595/91, di tutte le irregolarita' accertate.