Art. 5.
                          Onere finanziario
  1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli
1  e  3,  valutato  in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire
5.000  milioni  a  decorrere  dall'anno   1993,   si   provvede   con
corrispondente  quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1992,  n. 359, concernente "Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica".
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.