Art. 5. Onere finanziario 1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.