IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 della legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Ritenuto, per quanto concerne l'art. 8, comma 1, lettera e), di non
potersi in parte conformare al suddetto parere, considerato il tenore
letterale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
               Integrazione del consiglio giudiziario 
  1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge  21  novembre
1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori  di
ogni distretto  di  corte  d'appello  designano  otto  rappresentanti
scelti  tra  gli  avvocati,  ovvero  tra  i  procuratori  legali  con
anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni,  dei  quali
cinque con funzioni di componente effettivo e  tre  con  funzioni  di
componente supplente. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della legge
          n.  374/1991:
             "Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onorari
          chiamati  a  ricoprire  l'ufficio  del giudice di pace sono
          nominati con decreto del Presidente della Repubblica,  pre-
          via    deliberazione    del   Consiglio   superiore   della
          magistratura   su   proposta   formulata   dal    consiglio
          giudiziario   territorialmente   competente,  integrato  da
          cinque rappresentanti designati,  d'intesa  tra  loro,  dai
          consigli  dell'ordine  degli  avvocati  e  procuratori  del
          distretto di corte d'appello.
             2. Ai fini previsti dal comma  1,  il  presidente  della
          corte  d'appello,  almeno sei mesi prima che si verifichino
          vacanze nella pianta organica degli uffici del  giudice  di
          pace  ovvero  al  verificarsi  della  vacanza,  richiede ai
          sindaci  dei  comuni  interessati  di  dare  notizia  delle
          vacanze  medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed
          ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito
          alla presentazione, entro sessanta giorni, di una  domanda,
          corredata  dei documenti occorrenti per provare il possesso
          dei  requisiti  necessari  per  la  nomina,  dei  titoli di
          preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza  delle
          cause di incompatibilita' previste dalla legge.
             3.  Il  presidente  della  corte  d'appello, ricevute le
          domande degli interessati corredate dei relativi documenti,
          le  trasmette  al  consiglio  giudiziario.   Il   consiglio
          giudiziario  formula  le motivate proposte sulla base delle
          domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando,  se
          possibile,  in via prioritaria una terna di nomi scelti fra
          coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui
          ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
             4. Le domande degli interessati, i relativi documenti  e
          le  proposte  del  consiglio giudiziario sono trasmessi dal
          presidente della corte  d'appello  al  Consiglio  superiore
          della magistratura.
             5.  Il  magistrato  onorario  chiamato  a  ricoprire  le
          funzioni di giudice di pace  assume  possesso  dell'ufficio
          entro sessanta giorni dalla nomina.
             6.  In sede di prima applicazione il Consiglio superiore
          della magistratura adotta la deliberazione di cui al  comma
          1  entro  otto  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della presente legge.
             Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).
          - 1. Per la nomina a  giudice  di  pace  sono  richiesti  i
          seguenti requisiti:
               a) essere cittadino italiano;
               b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
               c)  non  avere  riportato  condanne  per  delitti  non
          colposi o a  pena  detentiva  per  contravvenzione,  e  non
          essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o di
          sicurezza;
               d) avere idoneita' fisica e psichica;
               e) avere eta' non inferiore a 50 e non superiore a  71
          anni;
               f)   avere   la   residenza   in   un   comune   della
          circoscrizione del tribunale dove  ha  sede  l'ufficio  del
          giudice di pace;
               g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
               h)   avere  cessato,  o  impegnarsi  a  cessare  prima
          dell'assunzione  delle  funzioni  di   giudice   di   pace,
          l'esercizio  di  qualsiasi  attivita' lavorativa dipendente
          pubblica o privata.
             2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma  1  non
          e'  richiesto  nei  confronti  di  coloro che esercitano la
          professione forense o le funzioni notarili.
             3. Accertati i requisiti di cui al comma  1,  la  nomina
          deve  cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per
          indipendenza  e  prestigio  acquisito  e   per   esperienza
          giuridica  e  culturale maturata, le funzioni di magistrato
          onorario.
             4. Costituiscono titoli  di  preferenza  per  la  nomina
          l'esercizio, anche pregresso:
               a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
               b)  della  professione  forense  ovvero delle funzioni
          notarili;
               c)  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche   nelle
          universita' o negli istituti superiori statali;
               d)    delle    funzioni   inerenti   alle   qualifiche
          dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie
          e delle segreterie giudiziarie;
               e)   delle   funzioni   inerenti    alle    qualifiche
          dirigenziali  e  alla  ex carriera direttiva della pubblica
          amministrazione;
               f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
             5. A parita' di possesso dei requisiti e dei  titoli  di
          cui  ai  commi  1,  3  e  4, sono prioritariamente nominati
          coloro che esercitano o hanno  esercitato  le  funzioni  di
          giudice conciliatore o di vice conciliatore.
             6.  In  caso  di  nomina  condizionata  alla  cessazione
          dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di  decadenza,
          anche  in  deroga  ai  termini  di preavviso previsti dalle
          leggi relative ai singoli impieghi, entro  sessanta  giorni
          dalla nomina".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 42 della legge n. 374/1991 e' il
          seguente (per il testo dell'art.  5  si  veda  in  nota  al
          titolo):
             "Art.  42 (Norme di coordinamento e di attuazione). - 1.
          Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  presente legge, con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,
          n.  400,  sono  emanate  le  norme  di  coordinamento  e di
          attuazione rese necessarie dalla presente legge".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 4 della legge n. 374/1991, si
          veda in nota al titolo.