Art. 2. Requisiti per la designazione 1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.