Art. 2. 
                    Requisiti per la designazione 
 1.  I  rappresentanti  designati  devono  essere  in  possesso   dei
requisiti indicati nel comma 1, lettere a),  b)  e  c),  dell'art.  5
della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge n.  374/1991,  si
          veda in nota al titolo.