Art. 3. 
                      Modalita' di designazione 
  1. Ciascun consiglio dell'ordine non puo'  esprimere  piu'  di  due
rappresentanti con funzioni di componente  effettivo  e  di  uno  con
funzioni di componente supplente. 
  2. Nella designazione e' indicato  l'ordine  in  cui  i  componenti
supplenti  subentrano  agli  effettivi  in   caso   di   mancanza   o
impedimento. 
  3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi  dalla
carica per dimissioni o per qualunque  altra  causa,  si  provvede  a
nuova designazione. 
  4.  Il  presidente  del  consiglio  dell'ordine  avente  sede   nel
capoluogo del distretto coordina  il  procedimento  di  designazione,
comunica  al  presidente  della  corte  d'appello  i  nominativi  dei
designati e trasmette la relativa documentazione.