Art. 4. 
Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico 
  1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art.
3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica  la  regolarita'  delle
designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine. 
  2. I rappresentanti  designati  dai  consigli  dell'ordine  cessano
dalla  carica  insieme   ai   componenti   elettivi   del   consiglio
giudiziario. 
  3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti  dei
consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio
giudiziario eletto successivamente a quello per la  cui  integrazione
sono stati designati.