Art. 4. Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico 1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine. 2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario. 3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.