Art. 5. 
                        Componenti supplenti 
  1. In caso di mancanza o impedimento,  i  rappresentanti  designati
come componenti effettivi sono sostituiti dai  componenti  supplenti,
secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non
e' stato indicato,  si  tiene  conto  della  maggiore  anzianita'  di
iscrizione dei designati nel rispettivo albo.