Art. 6. 
                     Termine per le designazioni 
  1. La comunicazione  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  deve  essere
effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno
luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario. 
  2. Per la prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n.  374,
si provvede alla  designazione  entro  venti  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.