Art. 6. Termine per le designazioni 1. La comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario. 2. Per la prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla designazione entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.