Art. 7. Possesso dei requisiti di nomina dei giudici di pace 1. I requisiti per la nomina a giudice di pace previsti dall'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.