Art. 7. 
        Possesso dei requisiti di nomina dei giudici di pace 
  1. I requisiti per la nomina a giudice di pace previsti dall'art. 5
della legge 21 novembre 1991, n. 374, devono  essere  posseduti  alla
data della deliberazione di nomina da parte del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge n.  374/1991,  si
          veda in nota al titolo.