Art. 8. 
                          Domanda di nomina 
  1.  Nella  domanda  di  nomina  nell'ufficio  di  giudice  di  pace
l'interessato deve  dichiarare,  con  sottoscrizione  autenticata  ai
sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei
seguenti requisiti, facendo eventualmente presente quale tra essi  e'
in corso di perfezionamento: 
    a) di essere cittadino italiano; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) di godere dei diritti civili e politici; 
    d) l'assenza di condanne e di procedimenti per l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione nonche' di qualsiasi  precedente
iscrivibile nel casellario  giudiziale  a  norma  dell'art.  686  del
codice di procedura penale; 
    e) il luogo di residenza; 
    f) il conseguimento della laurea in giurisprudenza; 
    g) l'albo di iscrizione, se avvocato  o  procuratore,  ovvero  il
collegio d'appartenenza se notaio; 
    h) le cause di estinzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego e le cause di cancellazione o di radiazione dall'albo per gli
avvocati e i procuratori nonche' di destituzione per i notai; 
    i) l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente  pubblico  o
privato, ovvero, nel caso in cui si richiede la  nomina  condizionata
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), e comma 6, della legge  21
novembre 1991, n. 374, il nominativo o la denominazione del datore di
lavoro; 
    l) l'insussistenza di una delle cause d'incompatibilita' previste
nell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
  2. I documenti comprovanti i titoli di  preferenza  per  la  nomina
devono essere presentati unitamente alla domanda. 
 
          Note all'art. 8:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.
          15/1968,  recante norme sulla documentazione amministrativa
          e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  686  del codice di
          procedura penale, come modificato dall'art. 31  del  D.Lgs.
          14 gennaio 1991, n.  12:
             "Art.  686  (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
          Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni  prescritte
          da  particolari  disposizioni  di  legge,  si iscrivono per
          estratto:
               a) nella materia penale, regolata dal codice penale  o
          da leggi speciali:
               1)  le  sentenze di condanna e i decreti penali appena
          divenuti    irrevocabili,    salvo    quelli    concernenti
          contravvenzioni  per  le quali e' ammessa la definizione in
          via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del
          codice penale, sempre che  per  le  stesse  non  sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena;
               2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
          dell'esecuzione   non  piu'  soggetti  a  impugnazione  che
          riguardano la pena, le misure  di  sicurezza,  gli  effetti
          penali  della  condanna,  l'applicazione dell'amnistia e la
          dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o
          di tendenza a delinquere;
               3) i provvedimenti che  riguardano  l'applicazione  di
          pene accessorie;
               4)  le  sentenze  non piu' soggette a impugnazione che
          hanno  prosciolto  l'imputato  o  dichiarato  non  luogo  a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita'  o  disposto una
          misura di sicurezza  o  dichiarato  estinto  il  reato  per
          applicazione   di   sanzioni   sostitutive   su   richiesta
          dell'imputato;
               b) nella materia civile:
               1)  le  sentenze  passate  in  giudicato   che   hanno
          pronunciato   l'interdizione   o   l'inabilitazione   e   i
          provvedimenti che le revocano;
               2) le sentenze con le quali  l'imprenditore  e'  stato
          dichiarato fallito;
               3)   le   sentenze   di  omologazione  del  concordato
          fallimentare   e   quelle   che   hanno    dichiarato    la
          riabilitazione del fallito;
               4) i decreti di chiusura del fallimento;
               c)   i   provvedimenti  amministrativi  relativi  alla
          perdita o alla revoca della cittadinanza  e  all'espulsione
          dello straniero;
               d)   i   provvedimenti   definitivi   che   riguardano
          l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione    della
          sorveglianza  speciale semplice o con divieto od obbligo di
          soggiorno.
             2.  Quando  sono   state   riconosciute   dall'autorita'
          giudiziaria,  sono  pure  iscritte,  nei  casi previsti dal
          comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate  da  autorita'
          giudiziarie straniere.
             3.  Nel  casellario si iscrive altresi', se si tratta di
          condanna penale, la menzione del luogo e del tempo  in  cui
          la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
          alternative  alla  detenzione ovvero la menzione che non fu
          in  tutto  o  in  parte  scontata,  per  amnistia, indulto,
          grazia, liberazione condizionale o per altra causa;  devono
          inoltre  essere  iscritti  i provvedimenti che dichiarano o
          revocano la riabilitazione".
             - Per il testo dell'art. 5 della legge  n.  374/1991  si
          veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 8 della medesima
          legge e' il seguente:
             "Art.  8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare
          le funzioni di giudice di pace:
               a) i membri del Parlamento, i  consiglieri  regionali,
          provinciali,  comunali e circoscrizionali, i componenti dei
          comitati di controllo sugli atti degli enti locali e  delle
          loro sezioni;
               b)   gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque
          confessione religiosa;
               c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto  nell'anno
          precedente  alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei
          partiti politici.
             2. Gli avvocati  e  i  procuratori  legali  non  possono
          esercitare  le funzioni di giudice di pace nel distretto di
          corte  d'appello  nel  quale  esercitano   la   professione
          forense".