Art. 8. Domanda di nomina 1. Nella domanda di nomina nell'ufficio di giudice di pace l'interessato deve dichiarare, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei seguenti requisiti, facendo eventualmente presente quale tra essi e' in corso di perfezionamento: a) di essere cittadino italiano; b) il luogo e la data di nascita; c) di godere dei diritti civili e politici; d) l'assenza di condanne e di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione nonche' di qualsiasi precedente iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale; e) il luogo di residenza; f) il conseguimento della laurea in giurisprudenza; g) l'albo di iscrizione, se avvocato o procuratore, ovvero il collegio d'appartenenza se notaio; h) le cause di estinzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e le cause di cancellazione o di radiazione dall'albo per gli avvocati e i procuratori nonche' di destituzione per i notai; i) l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), e comma 6, della legge 21 novembre 1991, n. 374, il nominativo o la denominazione del datore di lavoro; l) l'insussistenza di una delle cause d'incompatibilita' previste nell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Si riporta il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12: "Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere; 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; b) nella materia civile: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; 2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito; 3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito; 4) i decreti di chiusura del fallimento; c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero; d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno. 2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione". - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991 si veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 8 della medesima legge e' il seguente: "Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense".