Art. 9. 
               Accertamenti e dichiarazioni successive 
  1.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura   puo'   compiere
accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina. 
  2. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di  pace
all'atto di prendere possesso  deve  dichiarare,  con  sottoscrizione
autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,
che persistono i requisiti di cui all'art. 8, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 28 agosto 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992 
  Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 24 
 
          Nota all'art. 9:
             - Per il testo dell'art. 20 della legge  n.  15/1968  si
          veda in nota all'art. 8.