Art. 9. Accertamenti e dichiarazioni successive 1. Il Consiglio superiore della magistratura puo' compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina. 2. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che persistono i requisiti di cui all'art. 8, comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 24
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 8.