Art. 11.
                         Commissione d'esame
  1.  La  valutazione  degli  esami  e'  devoluta  ad una commissione
nominata con determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza.
  2.  La  commissione  d'esame,  presieduta dal generale di divisione
ispettore per i reparti di  istruzione,  in  casi  eccezionali,  puo'
suddividersi  in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta
che della prova orale, ed e' integrata da un  comitato  di  vigilanza
per la prova scritta.