Art. 11. Commissione d'esame 1. La valutazione degli esami e' devoluta ad una commissione nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. 2. La commissione d'esame, presieduta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione, in casi eccezionali, puo' suddividersi in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta che della prova orale, ed e' integrata da un comitato di vigilanza per la prova scritta.