Art. 14.
                   Valutazione delle prove d'esame
  1.  Il  voto d'esame della prova scritta e quello di ciascuna prova
orale risultano dalla media dei  voti,  singolarmente  assegnati  dai
componenti della commissione, calcolata fino al millesimo di punto.
  2.  Consegue  l'idoneita'  il  frequentatore che abbia riportato in
ciascuna prova d'esame un voto non inferiore a diciotto trentesimi.
  3. Il frequentatore che non porta a termine una  prova  d'esame  e'
considerato non idoneo.
  4.  Il frequentatore giudicato non idoneo alla prova scritta non e'
ammesso alle prove orali.
  5. Le prove orali sono oggetto di una valutazione complessiva,  che
consenta  l'effettuazione di una media dei voti riportati in ciascuna
materia d'esame.