Art. 7.
                            Insegnamento
  1.  L'insegnamento  delle  discipline  del  corso  e'  affidato  ad
insegnanti  titolari  e  ad   insegnanti   aggiunti,   nominati   con
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza tra i
docenti  universitari,  i  magistrati,  i  funzionari  direttivi  e i
dirigenti dell'Amministrazione  dello  Stato,  gli  esperti  estranei
all'Amministrazione   dello   Stato,   particolarmente   qualificati,
incaricati mediante convenzioni annuali, gli  ufficiali  in  servizio
permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate
con grado superiore a quello di capitano.
  2. Gli insegnanti titolari:
    a) propongono i libri di testo che ritengono di far adottare;
    b)   svolgono   le   lezioni   e   le   eventuali  esercitazioni,
conformemente  ai  programmi  fissati  ed  all'indirizzo   didattico,
quest'ultimo impartito dal direttore del corso;
    c) accertano, nel corso dell'anno, il profitto dei frequentatori;
    d) partecipano alle commissioni di esame.
  3.  Gli  insegnanti  aggiunti  coadiuvano  i  titolari  in tutte le
attivita' di loro competenza, sostituendoli in caso di assenza  o  di
impedimento,  e  collaborando,  in particolare, ove necessario, nella
predisposizione di sinossi relative al programma d'insegnamento.