Art. 9.
               Modalita' di accertamento del profitto
  1. Il profitto dei frequentatori e' accertato:
    a)  nel  corso  dell'anno  accademico,  mediante  interrogazioni,
questionari ed esercitazioni nelle discipline d'insegnamento  nonche'
prove scritte nelle materie
oggetto  d'esame.  La  formulazione  dei  testi  di queste ultime, in
materie stabilite dal direttore del corso, d'intesa con il  consiglio
degli insegnanti, e' affidata ai docenti delle rispettive discipline;
    b)  al  termine  dell'attivita'  didattica,  a  mezzo scrutinio e
attraverso prove di esame scritte ed  orali  nelle  materie  indicate
nell'art. 5, comma 2.
  2.  Gli  esami  finali  vertono  sull'intero programma previsto per
ciascuna disciplina di insegnamento.
  3. Il  programma  d'esame  e'  suddiviso,  a  cura  dell'insegnante
titolare,   in  tesi,  numerate  progressivamente  ed  approvate  dal
direttore del corso. Il frequentatore e' esaminato su due tesi da lui
sorteggiate.
  4. Le interrogazioni e gli esami finali si svolgono  alla  presenza
di almeno due frequentatori.
  5.  I  voti per le valutazioni del profitto sono espressi in numeri
da uno a trenta e sono portati a conoscenza degli interessati  subito
dopo lo scrutinio finale ed al termine della prova orale sostenuta da
ciascun frequentatore.