IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario  di
taluni  redditi   di   capitale,   semplificazione   di   adempimenti
procedurali e misure per  favorire  l'accesso  degli  investitori  al
mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte
sui redditi  se  conseguiti  da  soggetti  residenti  anche  mediante
cessione dei titoli.