IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.