Art. 3. 1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero."; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovra' essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992."; c) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.". 2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.".