Art. 3. 
  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e su quelli con  regime  fiscale  equiparato,
emessi all'estero."; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se gli  interessi,
premi ed altri frutti di cui  ai  precedenti  commi  sono  dovuti  da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la  ritenuta  deve
essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50  per
cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30  per
cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli  interessi,  premi
ed altri  frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di
emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati  nel
primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli
interessi,  premi,  ed  altri  frutti  nei  confronti   di   soggetti
residenti. Quando i soggetti indicati nel primo  comma  dell'articolo
23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli  che  subiscono
la ritenuta alla fonte a titolo  di  acconto  obbligazioni  e  titoli
similari emessi da soggetti non residenti, la  ritenuta  deve  essere
operata sugli interessi,  premi  ed  altri  frutti  riconosciuti  nel
corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che  implicito  e  di
cio' deve contestualmente essere rilasciata  apposita  certificazione
all'interessato.  Il  venditore  del   titolo   deve   rendere   noti
all'acquirente gli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  maturati  e
documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante  il
periodo di godimento della cedola in corso  di  maturazione;  analoga
documentazione  dovra'  essere  fornita  al  soggetto  residente  che
interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri  frutti.
La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta,
mediante atto notorio o certificazione di esso  sostitutiva,  la  sua
qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di  possesso
dei titoli. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli interessi, premi ed altri  frutti  delle  obbligazioni  e  degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992."; 
    c) al quarto comma e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Sugli interessi, premi ed altri frutti delle  obbligazioni  e  degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre  1992,  la
ritenuta e' applicata a titolo di imposta anche nei  confronti  degli
enti non commerciali.". 
  2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Tra  i  redditi  di
capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli  interessi,  premi
ed altri frutti delle  obbligazioni  e  degli  altri  titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e di quelli con  regime  fiscale  equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal  10  settembre  1992,  nonche'  gli
interessi, premi ed altri frutti delle  obbligazioni  medesime  e  di
quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in  modo
esplicito che implicito, nel corrispettivo  di  acquisto  dei  titoli
stessi da soggetti non residenti.".