Art. 4. 
  1. Nell'articolo  10-  ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,
introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,
n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  " 3. La ritenuta prevista dal  comma  1  si  applica  a  titolo  di
imposta nei confronti delle persone fisiche e  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non  esercenti  attivita'  di  impresa,  nonche'   degli   enti   non
commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica  a  titolo
di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche. 
   5. Nel caso in cui le quote o  azioni  di  cui  al  comma  1  sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono  conseguiti
all'estero  senza  l'applicazione  della  ritenuta,  detti   proventi
concorrono a formare  il  reddito  imponibile;  sono  assoggettati  a
tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da
persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  non  esercenti  attivita'  di
impresa, nonche' da enti non commerciali. Il contribuente ha facolta'
di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso  compete  il
credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.".