Art. 4. 1. Nell'articolo 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: " 3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attivita' di impresa, nonche' degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attivita' di impresa, nonche' da enti non commerciali. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.".