Art. 5. 1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.