Art. 5. 
  1. Ferme  restando  le  procedure  stabilite  dall'articolo  2  del
decreto-legge 5 dicembre 1991, n.  386,  convertito  dalla  legge  29
gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano  in  via
provvisoria il valore attuale dei beni  da  conferire  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai  fini  della  corresponsione
delle anticipazioni.