Art. 7. 1. I soggetti che abbiano conferito ad una societa' di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonche' all'imposta locale sui redditi. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli redditi prodotti dalla parte del patrimonio gestito, di cui dovra' essere tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti: a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri; b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire o in valuta; c) conti correnti, depositi, certificati di deposito; d) quote di organismi di investimento collettivo; e) prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. 3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05% del valore netto della parte del patrimonio in gestione composta da titoli di Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili. 4. Sulla componente dell'attivo rappresentata da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di societa' costituite in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' industriali, il prelievo e' effettuato in ragione di una aliquota dello 0,10%. 5. L'intermediario opera, altresi', sull'ammontare netto della rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare pari allo 0,25%. 6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie di cespiti indicate nei commi 3, 4 e 5 e' calcolato sulla base della media giornaliera per il periodo di detenzione. I valori giornalieri assunti a base per il calcolo della media sono determinati in conformita' ai criteri di valorizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. L'ammontare dei prelievi effettuati dall'intermediario deve essere versato dallo stesso alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 8. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo di imposta. 9. Il contribuente puo' optare per il regime sostitutivo di cui al presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta rilasciata all'intermediario all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; per i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per la modificazione del regime inizialmente prescelto, il contribuente dovra' presentare identica dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal periodo di imposta successivo. 10. Entro lo stesso termine previsto dal comma 7, l'intermediario presenta la dichiarazione relativa a ciascuno dei prelievi ivi previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio in gestione. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.