Art. 7. 
  1.  I  soggetti  che  abbiano  conferito   ad   una   societa'   di
intermediazione  mobiliare  ovvero  ad  una  azienda  o  istituto  di
credito, abilitati ai  sensi  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,
l'incarico  di  gestire  un  patrimonio,  non  relativo  all'impresa,
mediante operazioni aventi  ad  oggetto  valori  mobiliari  non  sono
assoggettati,  con  riferimento  ai  redditi  di  cui  al  comma   2,
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102,  nonche'  all'imposta  locale  sui
redditi. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  ai  soli  redditi
prodotti dalla parte del patrimonio gestito,  di  cui  dovra'  essere
tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti: 
    a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed
esteri; 
    b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire
o in valuta; 
    c) conti correnti, depositi, certificati di deposito; 
    d) quote di organismi di investimento collettivo; 
    e) prodotti finanziari di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1; 
    f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza
di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. 
  3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05% del  valore
netto della parte del patrimonio in gestione composta  da  titoli  di
Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti  e
depositi, titoli  obbligazionari,  ad  eccezione  delle  obbligazioni
convertibili. 
  4.  Sulla  componente  dell'attivo  rappresentata  da   azioni   ed
obbligazioni convertibili in azioni di societa' costituite in  Italia
ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
industriali, il prelievo e' effettuato in  ragione  di  una  aliquota
dello 0,10%. 
  5. L'intermediario  opera,  altresi',  sull'ammontare  netto  della
rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare  pari  allo
0,25%. 
  6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie  di  cespiti
indicate nei commi 3, 4 e 5  e'  calcolato  sulla  base  della  media
giornaliera per  il  periodo  di  detenzione.  I  valori  giornalieri
assunti a base  per  il  calcolo  della  media  sono  determinati  in
conformita' ai criteri di valorizzazione previsti, per  i  rendiconti
delle  gestioni   patrimoniali,   dal   regolamento   approvato   con
deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa. 
  7. L'ammontare  dei  prelievi  effettuati  dall'intermediario  deve
essere versato dallo stesso alla  sezione  di  tesoreria  provinciale
dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo  di  imposta
sostitutiva. 
  8.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale   percepiti
dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo
di imposta. 
  9. Il contribuente puo' optare per il regime sostitutivo di cui  al
presente  articolo  mediante  dichiarazione  sottoscritta  rilasciata
all'intermediario  all'atto  della  stipula  del  contratto  di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio  1991,  n.
1; per i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  nonche'   per   la   modificazione   del   regime
inizialmente prescelto, il contribuente  dovra'  presentare  identica
dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal  periodo
di imposta successivo. 
  10. Entro lo stesso termine previsto dal comma  7,  l'intermediario
presenta la  dichiarazione  relativa  a  ciascuno  dei  prelievi  ivi
previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle  finanze,  allegandovi,  oltre  alla  copia  della
distinta o al  bollettino  di  versamento  dell'imposta  sostitutiva,
anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio
in gestione. Le  modalita'  di  effettuazione  dei  versamenti  e  la
presentazione della dichiarazione prevista nel  presente  comma  sono
disciplinate dalle disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonche' da quelle  di
cui  al  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.