IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A Il seguente decreto-legge: Art. 1. Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1' ottobre 1992: a) dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle cancellerie dei tribunali,"; b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,"; c) dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente"; d) nel secondo periodo, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "ovvero dal lavoratore autonomo". 2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al predetto comma 4 si perfezionano esclusivamente attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. 3. Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per perfezionare l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale archivio sono definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.