IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  recuperare
introiti contributivi in materia previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     Il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
       Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 
  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge  30  dicembre  1991,  n.
412, sono apportate le seguenti modificazioni,  con  effetto  dal  1'
ottobre 1992: 
    a)  dopo  le  parole:  "alle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle
cancellerie dei tribunali,"; 
    b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite  le
seguenti: "nonche'  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  artigiani,
commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari
coadiuvanti,"; 
    c) dopo le parole: "sono effettuate"  e'  inserita  la  seguente:
"esclusivamente"; 
    d) nel secondo periodo, dopo le parole: "dal  datore  di  lavoro"
sono inserite le seguenti: "ovvero dal lavoratore autonomo". 
  2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali  di
cui al predetto comma 4 si perfezionano esclusivamente attraverso gli
atti istruttori posti in essere  dagli  sportelli  ed  hanno  effetto
immediato  ai  fini  dell'obbligo  del  versamento   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali e  della  riscossione  di  ogni  altra
somma ad essi connessa. 
  3. Lo sportello polifunzionale e'  coadiuvato  da  un  collegamento
telematico   tra   gli   archivi   automatizzati   dei   vari   enti,
opportunamente integrati attraverso una  base  comune,  che  consente
l'accesso  alle  informazioni   necessarie   a   ciascun   ente   per
perfezionare l'atto di  iscrizione.  Le  modalita'  tecniche  per  la
realizzazione e la gestione di tale archivio  sono  definite  con  il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della  legge  30  dicembre
1991, n. 412.