Art. 2. Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi 1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. 2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993. 3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilita'. 4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonche' alle risultanze degli archivi automatizzati eventualmente costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. 5. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.