Art. 2. 
Scambio dati  attraverso  il  codice  fiscale  e  acquisizione  degli
                              indirizzi 
  1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli  intercorrenti
tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono  essere  tenuti
sulla base del codice fiscale. 
  2. Le disposizioni dell'articolo  8  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, sono estese  a  tutte  le  aziende,  istituti,  enti  e
societa' che stipulano contratti di somministrazione e  di  fornitura
di  servizi.  L'acquisizione  del  codice   fiscale   alle   anagrafi
automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno
1993. 
  3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati
ovvero  che  sono  collegabili  alla  rete  videotel  gestita   dagli
organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono
consentire l'attivazione di collegamenti  telematici  con  tutti  gli
organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale
o che eroghino servizi di pubblica utilita'. 
  4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi
dello  stato  civile,   nonche'   alle   risultanze   degli   archivi
automatizzati eventualmente costituiti per la gestione delle  licenze
di esercizio. 
  5. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei  collegamenti  e  la
ripartizione delle  spese  connesse  alla  realizzazione  e  uso  dei
collegamenti medesimi, sono stabilite, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentiti   i   Ministri
interessati.