Art. 4. 
                   Agevolazioni per i contribuenti 
  1. I soggetti tenuti al  versamento  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima  volta  la
loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo  1,
possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi  ed  i  premi
relativi a periodi precedenti l'anzidetta  denuncia,  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10% annuo  nel
limite massimo del 50%. 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  sempreche'
alla  data  di  presentazione  della  denuncia  non  siano   iniziate
ispezioni o verifiche da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.