Art. 4. Agevolazioni per i contribuenti 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10% annuo nel limite massimo del 50%. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreche' alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.