Art. 2. 
  1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera b), la seguente: 
   "  b-bis)  i  proventi  derivanti  dalle  cessioni  a  termine  di
obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza
tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se
l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto  a  termine,  e,
negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della
cessione e il valore di mercato del titolo alla  data  della  stipula
del contratto a termine.  Per  le  obbligazioni  da  chiunque  emesse
all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto
a termine. Il valore di mercato deve essere documentato  a  cura  del
venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al
25 per cento su base annua applicato al corrispettivo  globale  della
cessione. Dal corrispettivo globale  della  cessione  si  deducono  i
redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti  alla
ritenuta alla fonte ai sensi del comma  primo  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". 
  2. Sui proventi di cui alla lettera  b-bis)  dell'articolo  41  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da
soggetti diversi da quelli che subiscono la  ritenuta  alla  fonte  a
titolo  d'acconto  sugli  interessi,  premi  e  altri  frutti   delle
obbligazioni e dei titoli similari, i  soggetti  indicati  nel  comma
primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che intervengono in  qualita'  di  acquirenti
nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella  misura
del 12,50 per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  e  contestualmente
rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il
terzo  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente  agli  interessi,
premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto.  I
proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni  a  soggetti
non residenti, sono considerati  redditi  di  fonte  estera  ai  fini
dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.