Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera b), la seguente: " b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". 2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.