Art. 3. 1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserita, dopo la lettera c-bis, la seguente: " c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.". 2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 3. Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.