Art. 3. 
  1. All'articolo 81, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  e'  inserita,  dopo  la  lettera  c-bis,  la
seguente: 
   " c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine  di
valute  estere;  esse  sono  costituite  dalla  differenza   tra   il
corrispettivo della cessione  e  quello  dell'acquisto  della  valuta
ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla  stipula  del  contratto  a
termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra  il  corrispettivo
della cessione e il valore della valuta  ceduta,  al  cambio  vigente
alla data della stipula del contratto.". 
  2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che
intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni  a  termine  di
valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta  nella  misura
del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui
alla lettera c-ter) dell'articolo 81 del  citato  testo  unico  delle
imposte sui redditi. 
  3. Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'articolo 81 del
citato testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  se  derivanti  da
cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di  fonte
estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle  vendite
di valute estere.