Art. 3. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1' agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalita' e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.