Art. 3. 
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi e di lire 100 miliardi  al  fine  di  consentire,  entro  il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a favore delle imprese che gestiscono impianti  di  distribuzione  di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile. 
  2. L'ammontare  del  credito  attribuibile  per  ciascun  litro  di
carburante erogato e' stabilito, sulla base del volume di  carburante
erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992,  con  il  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro delle finanze,  4  giugno  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno  1992,  e,  per  l'anno
successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il
credito di imposta non compete per il volume  di  carburante  erogato
superiore ai 10 milioni di litri. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti
delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per  il  periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi  del
comma 2 e non assorbita in sede di versamento  della  prima  rata  di
tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di  versamento
della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione  dei
versamenti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente  al  1'  agosto  1992.  Per  la   esposizione   nella
dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato,  nonche'
per i relativi controlli e per  le  comunicazioni  al  Ministero  del
tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni,  si  applica  il
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151
del 29 giugno 1992. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a
lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire  100  miliardi  per  l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la
ristrutturazione della rete  di  distribuzione  dei  carburanti".  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione  e  della
corrispondente sovraimposta di  confine  previsti  dall'articolo  23,
comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano  alla
benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento  in
volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non
superiore allo 0,1 per  cento  espresso  in  peso,  fino  all'importo
complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di
lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   dei
relativi costi. La differenza  di  imposta  non  dovuta  per  effetto
dell'applicazione della presente  disposizione  viene  rimborsata  al
soggetto obbligato al pagamento del  tributo  mediante  accredito  da
utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi  senza  pagamento
d'imposta  per  un  importo  corrispondente  alle  somme  di  cui  e'
riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalita'
e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.