Art. 4. 
  1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al  Ministero
delle finanze, che  puo'  trasferire,  con  apposita  concessione,  i
propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di  affidabilita'  e
di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura
tecnico-organizzativa. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, saranno  stabilite  le  modalita'  di  pagamento
delle  vincite  al  gioco  del  lotto  automatizzato  nel   caso   di
trasferimento  dei  poteri  pubblici  inerenti  al  gioco  stesso  in
applicazione di quanto disposto dal comma 1. 
  3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5  miliardi  per
l'anno 1992; al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.