Art. 4. 1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che puo' trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilita' e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato nel caso di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco stesso in applicazione di quanto disposto dal comma 1. 3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.