Art. 7. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non e' superiore a L. 600.000, il concessionario della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva. 2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202. 3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1' novembre 1992. 4. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).