Art. 7. 
  1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo  o  del
contributo non e' superiore a L.  600.000,  il  concessionario  della
riscossione  puo'  procedere,  in  luogo  della  notificazione  della
cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  all'invio,  a
mezzo lettera non raccomandata,  di  una  comunicazione  di  avvenuta
iscrizione a ruolo contenente  gli  elementi  indicati  nel  predetto
articolo  25;  restano   ferme   le   disposizioni   concernenti   la
notificazione dell'avviso  di  mora  quando  occorre  procedere  alla
riscossione coattiva. 
  2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  di  tributi
erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo,  la
cartella di pagamento deve  indicare,  oltre  gli  elementi  indicati
nell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in  favore  del
concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in  misura
pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  12  luglio
1991, n. 202. 
  3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio  di
riscossione in scadenza  nei  mesi  di  settembre  e  novembre  1991,
nonche' nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la
validita' degli atti gia' compiuti, i termini di  cui  agli  articoli
97, secondo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  602,  e  75  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1' novembre 1992. 
 4. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli  enti  autonomi
lirici  e  le  istituzioni  concertistiche   assimilate,   l'Istituto
nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).